Pesca sportiva e ricreativa in mare – Permesso gratuito
Attestato di esercizio dell’attività di pesca sportiva e ricreativa in mare – PROROGA
Il Presidente Federale, Prof. Claudio Matteoli, informa tutti i tesserati della Fipsas che il Ministero ha prorogato la Comunicazione di esercizio di pesca sportiva e ricreativa in Mare al 31/12/2017.

Infatti in data 25 luglio 2017 il Sottosegretario del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con delega alla Pesca marittima, On. Giuseppe Castiglione, ha firmato il Decreto Ministeriale (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 184 del 8-8-2017) che proroga la validità delle comunicazioni in materia di pesca sportiva e ricreativa effettuate ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010, nelle more dell’adozione del Decreto recante le modalità di esercizio della pesca sportiva e ricreativa in mare.
Al contempo, in data mercoledì 9 agosto 2017, ha riattivato la registrazione sul proprio sito istituzionale (del Ministero) per il rilascio del “permesso gratuito” cioè dell’attestato di esercizio dell’attività di pesca sportiva e ricreativa in mare.
Tale registrazione, che è obbligatoria, è attiva solo per i pescatori che non si sono mai registrati ad oggi.
Novità introdotte dal provvedimento ministeriale:
- il provvedimento riguarda solo i pescatori (anche quelli che esercitano la pesca in mare da terra) mai registratisi sino ad oggi.
- l’attestato della avvenuta comunicazione funzionerà da titolo per l’esercizio della pesca.
- per chi è già registrato, anche se il permesso risulta scaduto, la validità della comunicazione effettuata è prorogata fino al 31 dicembre 2017.
- non sono previste sanzioni per chi non si sia registrato, ci sono a disposizione 10 giorni per mettersi in regola.
- Comunque, – “Nel periodo intercorrente dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno sono sospese le attività di controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che praticano l’attività con imbarcazioni senza motore o di lunghezza inferiore a sei metri”. – Art. 2, comma 5, del D.M. 2 dicembre 2010, e s.m.i..
Per chi volesse effettuare personalmente la comunicazione, può farlo cliccando direttamente
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