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Costituzione -
Denominazione - Sede
Art. 1
Tra tutti gli affiliati alla
F.I.P.S.A.S. esistenti nel territorio della provincia di FORLI’ è
costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “A.S.D.”
Sezione provinciale di FORLI’ con sede in F0RLI’ nel prosieguo dello
Statuto indicata come "Sezione".
La “Sezione”
è apolitica e non ha scopo di lucro. Ad essa possono partecipare
anche altri soggetti - Associazioni - Società - Enti e persone
fisiche che organizzino e pratichino a livello amatoriale le
discipline della pesca sportiva in acque interne, nel mare, delle
attività subacquee e del nuoto Pinnato ed Orientamento e, in
generale, le discipline riconosciute dalla F.I.P.S.A.S., o che
perseguono la tutela e l’incremento del patrimonio ittico nazionale
ed il miglioramento dell’ambiente naturale. Sull’accettazione delle
domande decide il Consiglio Direttivo della Sezione a maggioranza
semplice; contro le delibere di rigetto è ammesso ricorso
all’Assemblea dei soci che deciderà con la stessa maggioranza.
Durata
Art. 2
La “Sezione” ha durata illimitata.
Scopi
Art. 3
La “Sezione” ha lo scopo di:
1 organizzare l’attività sportiva e didattica
nel rispetto delle disposizioni della F.I.P.S.A.S. e quella
amatoriale dei soci;
2 gestire le acque e gli impianti sportivi
esistenti nell’ambito territoriale della provincia di proprietà o in
affitto o a qualunque altro titolo concessi;
3 rappresentare i soci, su
espresso mandato degli stessi, nella negoziazione dei diritti di
immagine e di diffusione radio-televisiva compresa la
sponsorizzazione e la tutela dei marchi ferma la salvaguardia dei
diritti singoli e specifici degli associati;
4
rappresentare i soci nella tutela di
ogni altro interesse collettivo o comune di natura patrimoniale;
5
elaborare schemi di norme e di complessi
normativi in materia di Protezione Civile ed inviarne il testo alla
FIPSAS e/o al Comitato Regionale competente per territorio.
La “Sezione”, inoltre, con i
criteri e le modalità fissate in apposite convenzioni stipulate con
la F.I.P.S.A.S. e nel rispetto delle disposizioni statutarie e
regolamentari di quest’ultima:
1 promuove e gestisce il
tesseramento Federale nell’ambito della provincia;
2 organizza gare,
manifestazioni e campionati o altra manifestazione che la
Federazione intenda far svolgere nel territorio della provincia;
3 gestisce, nell’esclusivo interesse degli
affiliati e dei tesserati, le acque e gli impianti che la
F.I.P.S.A.S. ha in proprietà o in affitto, esistenti nell’ambito
territoriale della provincia, al fine di promuovere l’attività
sportiva federale secondo il disposto dell’art. 2 dello Statuto
della F.I.P.S.A.S.;
4 provvede alla formazione
tecnica di guardie giurate volontarie per la tutela del patrimonio
ittico, la salvaguardia ed il recupero ecologico ed ambientale del
territorio di competenza.
Rapporti con soggetti esterni
Art. 4
La Sezione potrà instaurare rapporti su base
negoziale - convenzione, contratto – con soggetti esterni
Associazioni - Società - Enti e persone fisiche che organizzino e
pratichino a livello amatoriale le discipline della pesca sportiva
in acque interne, nel mare, delle attività subacquee e del nuoto
Pinnato ed Orientamento o perseguono la tutela e l’incremento del
patrimonio ittico nazionale ed il miglioramento dell’ambiente
naturale.
Diritti e doveri
dei soci
Art. 5
I soci si impegnano a rispettare le
disposizioni statutarie e regolamentari della Sezione. I soci
affiliati inoltre sono tenuti a rispettare le disposizioni del CONI,
lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.P.S.A.S. nonché tutte le
deliberazioni degli organi centrali e periferici di detta
Federazione loro destinati. I soci hanno diritto a partecipare alla
vita della Sezione ed a stabilire la struttura e l’indirizzo
mediante il voto espresso in assemblea.
Ad ogni socio è
rilasciato un attestato della qualità rivestita che lo legittima
all’esercizio dei suoi diritti statutari ed al godimento degli
eventuali vantaggi offerti dalla Sezione. I soci devono:
a)
rispettare i principi etici dello sport
e le disposizioni del presente Statuto ed i Regolamenti della
Sezione;
b)
versare puntualmente le quote sociali
stabilite e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere alla
Sezione.
Estinzione del
rapporto
Art. 6
Il rapporto sociale si estingue:
a)
per i soggetti affiliati, con la revoca
dell’affiliazione da parte della F.I.P.S.A.S.;
b)
con lo scioglimento della società,
associazione o organismo;
c)
con il recesso da parte del socio;
d)
con l’esclusione dalla Sezione per i
soggetti non affiliati deliberata a maggioranza dal Consiglio
Direttivo in presenza di azioni e comportamenti gravemente contrari
ai principi dell’etica civile e sportiva nonché ai doveri stabiliti
dal presente Statuto.
Tasse di ammissione e quote sociali
Art.7
Le quote associative, i termini di
pagamento e le relative modalità sono determinate dalla Assemblea.
La quota associativa vale per l'intero anno e non è
né frazionabile né trasmissibile.
Organi della “Sezione”
Art. 8
Sono organi della “Sezione”:
a) l’assemblea degli
associati;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Probiviri.
Assemblea
Art. 9
L’assemblea può essere ordinaria o
straordinaria.
L’assemblea ordinaria ha luogo:
-
ogni anno entro il 30 marzo per
l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio
di previsione;
-
entro il 31 gennaio del primo anno del
quadriennio olimpico per il rinnovo delle cariche elettive.
L’assemblea ordinaria ha luogo
inoltre:
- quando il Consiglio Direttivo
ritenga opportuno convocarla per discutere questioni di ordinaria e
straordinaria amministrazione;
- quando almeno 1/5 dei Soci ne
richieda la convocazione al Consiglio Direttivo specificando gli
argomenti da porre all’ordine del giorno.
L’assemblea straordinaria ha luogo
quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario.
L’assemblea
è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente della
“Sezione” con lettera semplice nonché per affissione nella Sede
della “Sezione” almeno 15 giorni prima della data fissata per
l’assemblea stessa.
L’avviso di
convocazione dovrà contenere la data e l’ora della riunione in prima
convocazione e quelle in seconda convocazione nonché l’ordine del
giorno.
Qualora il Consiglio Direttivo non
provveda tempestivamente alla convocazione delle assemblee ordinarie
e della assemblea straordinaria richiesta dai soci entro 30 giorni
da tale richiesta, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio
dei Sindaci .
L’assemblea
è costituita dai Presidenti degli Affiliati, delle associazioni e
degli enti di cui all’art. 1, o loro delegati, e dai rappresentanti
dei Soci persone fisiche, ove ammessi. Detti rappresentanti saranno
in numero pari ad un decimo dei Presidenti o delegati degli
affiliati, associazioni ed enti.
Partecipa all’assemblea senza
diritto di voto, il Delegato Provinciale.
L’assemblea sarà regolarmente
costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà
più uno dei rappresentanti degli associati o dei delegati. Trascorsa
un’ora da quella fissata per la prima convocazione l’assemblea si
intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei presenti aventi diritto a voto.
Hanno diritto a voto i Soci che non
siano morosi nel pagamento delle quote associative.
Le
deliberazioni dell’assemblea saranno assunte a maggioranza semplice,
fatta eccezione per le deliberazioni concernenti lo scioglimento
della ”Sezione” e le modifiche dello Statuto che dovranno essere
approvate col voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti aventi
diritto a voto.
Tutte le deliberazioni debbono
constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
dell’assemblea e trascritte nell’apposito registro.
Presidente
Art.10
Il Presidente della “Sezione”
eletto dalla assemblea rappresenta, anche agli effetti di legge, la
“Sezione” stessa; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le
adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il preventivo ed il
rendiconto annuale da presentare ai soci; vista, di regola, la
corrispondenza; dichiara aperte le assemblee.
In caso di sua assenza o temporaneo
impedimento le sue funzioni sono esercitate da uno dei Vice
Presidenti eletti in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal
Consigliere più anziano.
Consiglio Direttivo
Art. 11
La “Sezione”
è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal
Presidente, da due Vice Presidenti e da cinque Consiglieri, eletti
dall’assemblea di cui almeno uno in rappresentanza di ognuna delle
attività sportive e didattiche federali presenti nella provincia.
Qualora nel
Consiglio Direttivo sia o siano eletti anche soci persone fisiche,
questi ultimi esprimeranno voti nelle sole materie attinenti alla
gestione delle acque.
Il Consiglio Direttivo dura in
carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico, ed
i suoi membri sono rieleggibili.
Al Consiglio Direttivo è attribuita
la gestione tecnica, amministrativa ed organizzativa della
“Sezione”.
Il Consiglio Direttivo:
- indice le Assemblee;
- approva le norme
regolamentari della “Sezione” e le loro modifiche;
- delibera l’ammissione e
l’esclusione dei Soci;
- nomina il Segretario ed il
Cassiere;
- assume ogni altra
deliberazione necessaria alla ordinaria attività della “Sezione” che
non sia di competenza di altri organi.
Il Consiglio
si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno
4 Consiglieri.
Alle
riunioni del Consiglio partecipa il Delegato Provinciale, senza
diritto a voto.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo
ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo alle sue
riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da
discutere.
Le adunanze del Consiglio Direttivo
saranno valide con l’intervento personale della maggioranza dei
Consiglieri.
Il Consigliere che, senza
giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive,
potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio.
Le deliberazioni del Consiglio
Direttivo verranno prese a maggioranza semplice e saranno
verbalizzate nell’apposito libro sociale dal Segretario.
Nel caso di dimissioni del
Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali
dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo il Consiglio
dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di
ordinaria amministrazione.
Si considera dimissionario l’intero
Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più
uno dei Consiglieri.
Collegio dei Probiviri
Art. 12
L’assemblea ordinaria nomina tra i
soci il Collegio dei Probiviri che dura in carica un quadriennio ed
i cui membri sono rieleggibili. Essi è composto di tre membri e di
un supplente.
Il Collegio dei Probiviri ha la
funzione di riesaminare in seconda istanza, su ricorso dei soci
interessati, i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia
disciplinare.
Il ricorso dovrà essere presentato,
con i motivi, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento
all’interessato.
Le deliberazioni del Collegio dei
Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni
dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al
Consiglio Direttivo ed ai soci interessati.
Risorse Finanziarie
Art. 13
Le risorse finanziarie della
“Sezione” sono costituite da:
- contributo F.I.P.S.A.S.
nelle spese di funzionamento;
- contributi degli associati e
dei tesserati della provincia;
- introiti derivanti da
attività o iniziative strumentali al perseguimento di scopi
associativi;
- quote di tesserati
F.I.P.S.A.S., residenti nelle altre provincie, per l’utilizzo degli
impianti e delle acque;
- introiti da pubblicità,
commercializzazione e diritti radio-televisivi riguardanti gare e
manifestazioni organizzate;
-
contributi di Enti pubblici e privati.
L’Associazione non può distribuire anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale, durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Bilancio di previsione e rendiconto
economico e finanziario annuale
Art. 14
La gestione sociale ha inizio il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre.
Il Consiglio Direttivo presenterà
ogni anno all’assemblea ordinaria, per l’approvazione, il rendiconto
economico e finanziario ed il bilancio di previsione.
Il Consiglio Direttivo dovrà
depositare, almeno 15 giorni prima della data di convocazione
dell’Assemblea, il bilancio preventivo ed il rendiconto con tutti i
relativi allegati presso la Segreteria della ”Sezione”,
consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano
Sanzioni disciplinari
Art. 15
Al Socio che si renda colpevole di
mancanze disciplinari potranno essere inflitte dal Consiglio
Direttivo le seguenti sanzioni:
a) ammonizione;
b) ammenda;
c) sospensione dall’esercizio
del diritto di voto nelle assemblee;
d) esclusione dalla Sezione
(solo per i soggetti non affiliati).
Scioglimento dell’Associazione
Art.16
Nel caso di approvazione dello scioglimento
dell’Associazione, l’Assemblea Straordinaria è tenuta a deliberare
la forma ed i modi delle eventuali residue consistenze patrimoniali,
e tanto al fine di assolvere gli obblighi pregressi. Le residue
consistenze patrimoniali, comunque costituite, dovranno essere
devolute ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di
pubblica utilità.
Disposizioni finali
Art. 17
Per tutto quanto non sia previsto
nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice
civile.
Entrata in vigore
Art. 18
Il presente Statuto e le sue
eventuali modifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello
della approvazione da parte del Consiglio Federale della
F.I.P.S.A.S.. |